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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato
nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e'
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e
di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua
delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite,
ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga
dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora
cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e'
di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo'
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede
del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un
accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende
risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso
il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita',
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del
servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma
1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per
il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
fornitore non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella
pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio'
sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al
prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi
e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali
di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicita' stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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